Il comma 16 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato per il 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) dell’imposta sostitutiva sui redditi delle locazioni abitative c.d. “cedolare secca”.
Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:
Il contratto di locazione a canone concordato è caratterizzato da un canone calmierato, a differenza del canone libero che dipende dai prezzi di mercato. Tale tipologia può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari. Riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative e enti senza scopi di lucro.
Nel contratto di locazione a canone concordato il canone non può superare un tetto massimo stabilito da accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.
La durata del contratto di locazione a canone concordato può essere
Fonte: Informa Impresa - Confartigianato Vicenza